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IL PROTOCOLLO DI KYOTO

Il Protocollo di Kyoto per la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1997)

Il Protocollo di Kyoto è un documento redatto e approvato nel corso della Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici tenutasi in Giappone nel 1997. Nel Protocollo sono indicati per i Paesi dell’Annesso I** gli impegni di riduzione e di limitazione quantificata delle emissioni di gas serra (anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, esafloruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi). Con più precisione le Parti dovranno, individualmente o congiuntamente, assicurare che le emissioni antropogeniche globali siano ridotte di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2008-2012. Per il raggiungimento di questi obiettivi, i Paesi possono servirsi di diversi strumenti che intervengono sui livelli di emissioni di gas a livello locale-nazionale oppure transnazionale. Nell’ampio ventaglio di strumenti, ne vengono espressamente indicati tre, tutti appartenenti alle cosiddette misure di flessibilità. Queste misure sono l’Emissions trading, il Clean Development e la Joint Implementation.

L’Emission trading è una misura ammessa tra i Paesi appartenenti all’Annesso I e si sostanzia nella creazione di un mercato dei permessi di emissione. La Joint Implementation (implementazione congiunta) è una misura che prevede la collaborazione tra Paesi sviluppati e che consente a un Paese dell’Annesso I di ottenere dei crediti di emissione grazie a dei progetti di riduzione delle emissioni oppure di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra sviluppati in un altro Paese dell’Annesso I. Il Clean Development Mechanism (meccanismo di sviluppo pulito) è uno strumento analogo alla JI e si differenzia da quest’ultima in quanto coinvolge attori diversi ovvero Paesi appartenenti all’Annesso I e Paesi che non vi appartengono. Le misure di flessibilità vengono considerate supplementari rispetto alle azioni domestiche. Le regole che permetteranno di rendere operativi i meccanismi di flessibilità devono essere ancora precisate.

Il Protocollo di Kyoto entrerà in vigore solo nel momento in cui "venga ratificato, accettato, approvato o che vi abbiano aderito non meno di 55 Parti responsabili per almeno il 55% delle emissioni di biossido di carbonio (emissioni quantificate in base ai dati relativi al 1990)."

Attualmente solo 14 Paesi hanno ratificato il Protocollo e rappresentano, complessivamente, una percentuale irrisoria delle emissioni quantificate di gas a effetto serra.

Un commento a questa breve presentazione del Protocollo può essere utile per comprendere lo stato attuale: se tutti i Paesi dell’Annesso I (e in particolare i Paesi sviluppati) sono decisi ad assumersi degli impegni nella riduzione delle emissioni grazie soprattutto all’accoglimento del cosiddetto principio di responsabilità (principio secondo il quale i Paesi che hanno maggiormente contribuito ai livelli attuali di concentrazione di gas devono essere i primi a sostenere i costi e il peso di una riduzione delle emissioni) ciò che suggerisce agli stessi Paesi di essere cauti nell’adozione del Protocollo risiede in questa ragione. I Paesi non sviluppati o in via di sviluppo (come Cina oppure India), che secondo le previsioni saranno nel futuro i maggiori emettitori di gas antropogenici, non sono sottoposti a nessun tipo di vincolo e non sono obbligati a ridurre le emissioni di gas serra. Lo sforzo compiuto dai Paesi dell’Annesso I per contenere le emissioni dei gas serra potrebbe essere, quindi, completamente vanificato dal comportamento dei Paesi meno sviluppati. In altri termini, ad un sacrificio attuale di alcuni Paesi, corrisponderebbe un miglioramento solo presunto del problema globale connesso con le emissioni di gas serra.

** L’elenco dei Paesi appartenenti all’Annesso I e i rispettivi obiettivi di riduzione e di limitazione delle emissioni di gas antropogenici sono indicati al termine di questa presentazione.

Annesso B (Protocollo Di Kyoto,1997)

Parti

Obiettivi di riduzione o di limitazione quantificata delle emissioni(percentuale dell’anno o del periodo base)

Australia

108

Austria

92

Belgio

92

Bulgaria*

92

Canada

94

Croazia*

95

Danimarca

92

Estonia*

92

Federazione Russa*

100

Finlandia

92

Francia

92

Germania

92

Giappone

94

Grecia

92

Irlanda

92

Islanda

110

Italia

92

Lettonia*

92

Liechtenstein

92

Lituania*

92

Lussemburgo

92

Monaco

92

Norvegia

101

Nuova Zelanda

100

Paesi Bassi

92

Polonia*

94

Portogallo

92

Regno Unito e Irlanda del Nord

92

Repubblica Ceca*

92

Romania*

92

Slovacchia*

92

Slovenia*

92

Spagna

92

Stati Uniti d’America

93

Svezia

92

Svizzera

92

Ucraina*

100

Ungheria*

94

Unione Europea

92

*Paesi che stanno intraprendendo il processo di transizione verso un’economia di mercato

Esempio di lettura della tabella: l’Unione Europea deve ridurre le emissioni di una percentuale pari all’8 % rispetto ai livelli del 1990 ( livello di produzione 1990: 100; livello di emissione nel periodo 2008-2012: 92; la differenza in termini percentuali: 100-92=8)

Italia

Il nostro Paese appartiene al gruppo delle Nazioni incluse nell’Annesso B del Protocollo di Kyoto (1997). L’obiettivo di riduzione dei gas serra indicato nel suddetto Protocollo è fissato ad una percentuale dell’8% (ovvero la stessa percentuale indicata per tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea).

In sede comunitaria, nel Giugno 1998, sono state stabilite le percentuali di riduzione a carico dei diversi Paesi. Per l’Italia, è stata fissata una percentuale del 6.5% (per l’elenco completo degli impegni a carico di tutti i Paesi UE, si veda dati e statistiche: emissioni di gas a effetto serra nella UE).

Al preciso scopo di favorire una riduzione delle emissioni di gas antropogenici (nonostante il nostro Paese non abbia ancora ratificato il Protocollo di Kyoto, come tutti i Paesi dell’Annesso I, ma lo abbia solo siglato nell’Aprile 1998), il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha, nel Novembre 1998, individuato le azioni nazionali che permetterebbero di ottenere tale riduzione delle emissioni. Nella tabella seguente, estratta dalla delibera CIPE e pubblicata nella G.U. n. 33 del 10-2-99, sono individuate le azioni nazionali e le corrispondenti riduzioni ottenibili espresse in Mt CO2 equivalenti:

Azioni nazionali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

Obiettivi di riduzione

Azioni

Mt CO2

2002

Mt CO2

2006

Mt CO2

2008-2012

Aumento di efficienza del parco elettrico

-4/5

-10/12

-20/23

Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti

-4/6

-9/11

-18/21

Produzione di energia da fonti rinnovabili

-4/5

-7/9

-18/20

Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario

-6/7

-12/14

-24/29

Riduzione delle emissioni nei settori non energetici

-2

-7/9

-15/19

Assorbimento delle emissioni di CO2 dalle foreste

-

-

-(0,7)

TOTALE

-20/25

-45/55

-95/112

Fonte: deliberazione CIPE 19 Novembre 1998